Le bici da usare in acqua stanno prendendo piede anche nel nostro paese. Grazie a innovativi modelli come Manta 5 è possibile godersi un giro in e-bike nelle calme acque di un lago o lungo una costiera marina. C’è un problema però: quali normative valgono nel caso del ciclismo acquatico? Le stesse della terraferma? La Guardia Costiera della provincia di Grosseto ha emanato una prima ordinanza che disciplina nello specifico il segmento. Nonostante l’articolo 1 non faccia altro che descrivere il funzionamento di Manta 5, l’ordinanza si considera valida anche per altri modelli assimilabili (uno di questi è ad esempio la Red Shark) come riportato nell’articolo 4.

via redsharkbikes.com

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo – Porto santo Stefano
Via G. Civinini n. 2 – Porto Santo Stefano (Grosseto)

 

Articolo 2
Limitazioni e divieti

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con l’Ordinanza n. 42/2007 della Capitaneria di porto di Livorno, adottata ai sensi dell’art. 8 della Legge 08 luglio 2003 n. 172, l’impiego del predetto mezzo (Manta 5, NdR) è soggetto alle seguenti condizioni:

1.1 l’utilizzo del mezzo è consentito solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate (mare fino al valore 2 della scala Douglas – altezza massima dell’onda di 0.5 metri);
1.2 l’utilizzo del mezzo è consentito fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigazione entro la fascia di mare dedicata alla balneazione;

2. E’ fatto divieto di navigare:
a) nei porti;
b) nel raggio di 100 metri dall’imboccatura dei porti o approdi e dalle strutture portuali, con
esclusione degli specchi acquei prospicienti le strutture balneari;
c) entro 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque;
d) ad una distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi, reti da posta ed impianti di acquacoltura;
e) ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi che indicano la presenza di subacquei in immersione;
f) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle
destinati all’attracco delle navi da passeggeri per un raggio di 50 metri;
g) oltre 1000 metri dalla costa;
h) negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di 50 metri dalla costa;
i) nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanze dell’Autorità marittima o comunale o da altri provvedimenti.

3. Per la conduzione è richiesta l’età minima di anni 16;
4. È fatto obbligo per l’utilizzatore di munirsi di apposita polizza assicurativa prevedendo una idonea copertura per responsabilità civile verso terzi, avendo la competente Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili rilevato la possibilità tecnica di regolare la potenza di erogazione del motore su 7 diversi livelli di assistenza alla pedalata, graduandone via via l’intervento fino ad assicurare quasi interamente la propulsione;
5. È fatto obbligo per l’utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni, predisposto dal soggetto che commercializza il mezzo, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
6. Durante l’utilizzo deve obbligatoriamente essere indossato idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione;

7. L’utilizzatore dell’apparecchiatura non è esonerato dall’obbligo, suggerito dalla perizia nautica, tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo impiegato, di mantenersi a distanza di sicurezza maggiori di quelle previste dalla presente ordinanza, in ragione di qualunque circostanza contingente. Deve essere utilizzata diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 4
Disposizioni finali

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data della sottoscrizione
Le “limitazioni e divieti” di cui all’articolo 2 e le “condizioni di utilizzo” di cui all’articolo 3 della presente Ordinanza sono da intendersi applicabili anche ai dispositivi tipo e-bike acquatici che per caratteristiche costruttive, tecniche e di funzionamento sono assimilabili al modello “Manta 5 XE1”