Dal primo gennaio 2016 sono operative nuove norme di omologazione europee che tendono a mettere ordine nell’eterogeneo mondo delle bici elettriche il cui sorprendente successo negli ultimi anni ha favorito la nascita di formule di prodotto sempre più distanti dalla definizione originaria di EPAC (Electric Pedal Assisted Cycle).
Le biciclette a pedalata assistita (dette anche EPAC o Pedelec) sono regolate, nei paesi membri dell’Unione Europea, dalla direttiva 2002/24 CE che le definisce come mezzi “dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare” e conseguentemente le esclude da qualsiasi obbligo omologativo.
Esse risultano quindi biciclette a tutti gli effetti e possono solo essere accompagnate da una dichiarazione di conformità ai fini della sicurezza del veicolo.
Il grande favore incontrato da questa formula, inizialmente soprattutto nei paesi del nord Europa per un uso prettamente cittadino per poi estendersi a molti altri mercati ampliando anche le sue modalità d’impiego al tempo libero, al turismo e all’attività sportiva, ha portato all’affermazione nel tempo di nuove tipologie di prodotto in grado di soddisfare la richiesta di maggiori prestazioni di gran parte della clientela. Accanto alle bici a pedalata assistita rispettose della direttiva CE, sono così nati modelli equipaggiati con motorizzazioni di potenza superiore ai 250 W ed in grado di esprimere velocità anche al di sopra dei 25 km/h o in cui l’uso del motore risulta indipendente dalla pedalata. Tutti questi veicoli, a differenza dei cosiddetti EPAC o Pedelec, devono però essere sottoposti ad omologazione secondo quanto previsto dal regolamento comunitario 168/2013 e successive integrazioni operativo appunto dal 1 gennaio 2016.
Bici elettriche: le categorie di omologazione
Le biciclette elettriche che non rispettano la definizione originaria imposta dalla direttiva 2002/24 CE devono rientrare in due specifiche categorie previste dal nuovo regolamento d’omologazione così definite:
- L1eA comprendente i cicli a due o tre ruote progettati per la trazione a pedale ed equipaggiati con motore elettrico ausiliario di potenza nominale continua massima non superiore a 1000 W ed in grado di esprimere velocità non superiori a 25 km/h.
- L1eB comprendente i cicli a due o tre ruote dotati di motore elettrico con potenza nominale continua massima sino a 4000 W e velocità di costruzione non superiore ai 45 km/h.
Entrambe le categorie devono sottostare alle regole di omologazione stabilite dal regolamento comunitario appena entrato in vigore che, per quanto abbia in buona parte recepito l’esigenza espressa da Associazioni ed Istituzioni del settore di armonizzare i requisiti tecnici richiesti con le caratteristiche specifiche della merceologia bicicletta, non necessariamente coincidenti con quelle di ciclomotori e motocicli, prevede un quadro di adempimenti comunque significativi in ordine sia alla costruzione dei veicoli, alla loro sicurezza funzionale e al rispetto delle prestazioni, sia alle azioni amministrative da compiere. L’omologazione infatti deve essere effettuata da un organo abilitato da uno Stato Membro per certificare che l’intero veicolo ed ogni suo singolo componente è stato sottoposto ai test ed alle verifiche previste e pertanto approvato. La nuova normativa esplicita l’elenco dei componenti da sottoporre ad omologazione e le prove da eseguire. Sulla base di ciò i singoli produttori dovranno poi garantire la conformità dei veicoli prodotti ai requisiti di omologazione mentre i rivenditori avranno l’obbligo di verificare il rispetto della presenza sul prodotto immesso sul mercato sia dei relativi marchi che dei certificati di conformità. Inoltre la sostituzione di componenti soggetti ad omologazione potrà avvenire solo con altri componenti omologati, pena la decadenza dell’omologazione stessa.
Orientamenti normativi
Mentre la categoria L1eB è assimilata ai “ciclomotori” e pertanto regolata da norme sul loro impiego che da tempo prevedono l’uso obbligatorio del casco, un limite di età, l’obbligo di assicurazione, targatura e talvolta patente, la L1eA definisce i cosiddetti motocicli a prestazioni ridotte e rappresenta una novità che sta suscitando non poche discussioni all’interno dei vari stati nazionali per definirne gli obblighi di legge.
L’orientamento prevalente sembrerebbe quello di prevedere l’uso del casco anche per questa categoria per quanto più vicina funzionalmente alle biciclette. In Italia, come ribaditoci dall’ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo e Motociclo e Accessori) sono considerati motorini e come tali soggetti a targatura, assicurazione ed obbligo di casco.
In questo quadro normativo, come già detto, rimangono escluse da ogni forma di omologazione le biciclette a pedalata assistita con motore ausiliario di potenza nominale continua fino a 250 W e velocità massima 25 km/h, per le quali vige lo standard europeo EN 15194 che però la maggior parte dei paesi europei non ha introdotto come obbligo di conformità lasciando ai costruttori la possibilità di autocertificare la rispondenza dei loro prodotti alle norme così come alla direttiva macchine che pone vincoli per la sicurezza ed alla direttiva EMC (Compatibilità Elettromagnetica).
Occorre comunque ricordare che in sede europea è in corso una revisione degli attuali standard EN 15194, che prende in esame la parte elettrica del veicolo, ed EN 14764, che considera la parte ciclistica, per generarne uno nuovo standard che prenda in considerazione i requisiti tecnici dell’intero veicolo e si armonizzi con le direttive Macchine e Compatibilità Elettromagnetica.
Il passo successivo sarà quello di ottenere una sua omogenea adozione da parte degli Stati Membri dell’Unione Europea.